Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende contribuire a colmare l'enorme vuoto legislativo esistente in materia di attribuzione del cognome ai figli.
      Nessuna norma di legge dispone espressamente quale sia il cognome da attribuire al figlio e soprattutto nessuna norma dispone che al figlio legittimo debba essere attribuito il solo cognome del padre.
      L'articolo 237 del codice civile, che molti richiamano come norma dalla quale si evincerebbe l'obbligo di attribuire il cognome del padre, non esclude la possibilità del doppio cognome. La prassi di attribuire il cognome paterno ai figli legittimi, infatti, non corrisponde ad alcuna norma di legge positiva.
      La presente proposta di legge prevede la possibilità per entrambi i coniugi di attribuire il doppio cognome al figlio. L'ufficiale di stato civile attribuisce d'ufficio ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, lo stesso cognome attribuito al primo. A sua volta il cittadino che assume il cognome di entrambi i genitori può trasmetterne uno soltanto al figlio, altrimenti si creerebbe una progressione geometrica di cognomi a ogni nuova generazione.
      Notevoli passi avanti sono stati fatti con il nuovo diritto di famiglia (legge n. 151 del 1975) rispetto alla concezione di stampo patriarcale: il mutamento delle relazioni tra uomo e donna, e quindi nella famiglia con i figli, ha portato alla rottura

 

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di un ordine simbolico tradizionale e a un riconoscimento di parità tra i coniugi.
      L'introduzione di una normativa più rispettosa dei diritti di entrambi i coniugi può contribuire a una migliore integrazione con la cittadinanza europea e ad adeguarsi agli altri Paesi dell'Unione europea che già permettono l'attribuzione del cognome della madre o del padre in pieno regime di eguaglianza.
 

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